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Art. 5 Ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OCEIA) - Compiti dell'autorità decisionale

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Art. 5 OCEIA · Compiti dell'autorità decisionale

1. L'autorità decisionale provvede alla preparazione dell'esame, come pure al coordinamento con altre procedure ed esegue l'esame.

2. All'autorità decisionale spettano segnatamente i seguenti compiti

a) la decisione circa l'obbligo EIA di un impianto. In caso di controversia essa emana una disposizione impugnabile dopo aver udito l'Ufficio specialistico;

b) la presa in consegna di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e del rapporto dell'esame dell'impatto sull'ambiente (rapporto) nonché la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;

c) la trasmissione di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e della presa di posizione dell'Ufficio specialistico all'Ufficio federale dell'ambiente, (Ufficio federale) per progetti, per i quali, giusta l'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), va ascoltato il parere dell'Ufficio federale;

d) l'approvazione del libretto degli obblighi e dei doveri;

e) la decisione della validità degli esami preliminari quale rapporto d'impatto ambientale;

f) l'esecuzione della procedura di corapporto interna all'amministrazione;

g) la raccolta delle prese di posizione delle autorità che rilasciano le autorizzazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1 OEIA e la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;

h) la raccolta della presa di posizione dell'autorità federale che accorda il sussidio secondo l'articolo 22 capoverso 1 OEIA, se un progetto può probabilmente essere realizzato unicamente con un sussidio della Confederazione;

i) l'esecuzione della procedura di consultazione presso l'Ufficio federale giusta l'articolo 14 capoverso 4 OEIA;

j) il render noto il rapporto secondo l'articolo 15 OEIA;

k) il render noto il rapporto, la valutazione dell'Ufficio specialistico, i risultati di un'eventuale procedura di consultazione presso l'Ufficio federale e della decisione, nella misura in cui quest'ultima contenga gli esiti dell'EIA, giusta l'articolo 20 OEIA;

l) la decisione sulle proposte del richiedente in merito alla tutela del segreto nonché le proposte dell'Ufficio specialistico e dell'Ufficio federale circa chiarimenti suppletivi.

3. Se il Governo è autorità decisionale, la direzione della procedura spetta, giusta il capoverso 2, al dipartimento che avanza la proposta.

4. L'autorità decisionale può affidare i compiti, giusta il capoverso 2 lettere b-j, all'Ufficio specialistico.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

R 2004 126 · gr (Art. 5 KVUVP)
Municipal Council Development Plan Approval Overturned for Inadequate Environmental Measure Stipulation
Cited in the reasoning regarding the duties of the competent authority, though the final decision does not explicitly cite it to justify the outcome, only procedural grounds and costs.