Art. 5 Ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OCEIA) - Compiti dell'autorità decisionale
Art. 5 OCEIA · Compiti dell'autorità decisionale
1. L'autorità decisionale provvede alla preparazione dell'esame, come pure al coordinamento con altre procedure ed esegue l'esame.
2. All'autorità decisionale spettano segnatamente i seguenti compiti
a) la decisione circa l'obbligo EIA di un impianto. In caso di controversia essa emana una disposizione impugnabile dopo aver udito l'Ufficio specialistico;
b) la presa in consegna di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e del rapporto dell'esame dell'impatto sull'ambiente (rapporto) nonché la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;
c) la trasmissione di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e della presa di posizione dell'Ufficio specialistico all'Ufficio federale dell'ambiente, (Ufficio federale) per progetti, per i quali, giusta l'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), va ascoltato il parere dell'Ufficio federale;
d) l'approvazione del libretto degli obblighi e dei doveri;
e) la decisione della validità degli esami preliminari quale rapporto d'impatto ambientale;
f) l'esecuzione della procedura di corapporto interna all'amministrazione;
g) la raccolta delle prese di posizione delle autorità che rilasciano le autorizzazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1 OEIA e la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;
h) la raccolta della presa di posizione dell'autorità federale che accorda il sussidio secondo l'articolo 22 capoverso 1 OEIA, se un progetto può probabilmente essere realizzato unicamente con un sussidio della Confederazione;
i) l'esecuzione della procedura di consultazione presso l'Ufficio federale giusta l'articolo 14 capoverso 4 OEIA;
j) il render noto il rapporto secondo l'articolo 15 OEIA;
k) il render noto il rapporto, la valutazione dell'Ufficio specialistico, i risultati di un'eventuale procedura di consultazione presso l'Ufficio federale e della decisione, nella misura in cui quest'ultima contenga gli esiti dell'EIA, giusta l'articolo 20 OEIA;
l) la decisione sulle proposte del richiedente in merito alla tutela del segreto nonché le proposte dell'Ufficio specialistico e dell'Ufficio federale circa chiarimenti suppletivi.
3. Se il Governo è autorità decisionale, la direzione della procedura spetta, giusta il capoverso 2, al dipartimento che avanza la proposta.
4. L'autorità decisionale può affidare i compiti, giusta il capoverso 2 lettere b-j, all'Ufficio specialistico.