Art. 3 Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb) - Procedura in situazioni contrarie alle norme
Art. 3 OCPAmb · Procedura in situazioni contrarie alle norme
1. Se il comune viene a conoscenza di comportamenti o situazioni probabilmente contrari alla legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione o del Cantone, chiarisce i fatti. Il comune obbliga chi è tenuto a procedere (responsabile risp. perturbatore) a ripristinare lo stato legale. Se la competenza spetta ad un'autorità cantonale o federale, il comune ne fa contemporaneamente notifica a quest'ultima.
2. Qualora chi è tenuto a procedere non ottemperi all'invito del comune, l'autorità competente ordina il ripristino dello stato legale e lo impone.
3. In situazioni contrarie alle norme che nel contempo violano la legislazione sulla protezione dell'ambiente e la legislazione sulla pianificazione territoriale, il ripristino dello stato legale si orienta alla legge cantonale sulla pianificazione territoriale, qualora vi sia in primo luogo una violazione del diritto edilizio e di pianificazione. Se la violazione concerne prevalentemente norme sulla protezione dell'ambiente, il ripristino viene ordinato e imposto da parte dell'autorità competente conformemente alla legislazione sulla protezione dell'ambiente. In casi di dubbio, le autorità probabilmente competenti trovano un accordo riguardo alla competenza.