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Art. 1 Ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb) - Competenza

Disposizioni generali
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Art. 1 OCPAmb · Competenza

1. Il Dipartimento competente per la protezione dell'ambiente è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

2. Il Servizio specializzato per la protezione dell'ambiente è l'Ufficio per la natura e l'ambiente.

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