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Art. 8 Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) - Eliminazione di stati di fatto non conformi alle norme

Disposizioni generali
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Art. 8 Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb · Eliminazione di stati di fatto non conformi alle norme

1. Le autorità cantonali e i comuni vigilano sul rispetto delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

2. In caso di contravvenzioni contro tali prescrizioni, essi provvedono a ripristinare lo stato conforme alla legge a spese dei responsabili. Se l'esecuzione della legge rientra nella competenza di un'altra autorità, essi notificano la contravvenzione a quest'ultima.

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