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Art. 49 Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) - Assunzione dei costi

Rifiuti - SITI INQUINATI DA RIFIUTI
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Art. 49 Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb · Assunzione dei costi

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2. Se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, le spese a suo carico per misure necessarie all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati vengono definite spese di perdita. Da tali spese di perdita viene dedotta l'indennità della Confederazione. Le rimanenti spese di perdita vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

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