Art. 35 Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) - Smaltimento dei rifiuti urbani
Art. 35 Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb · Smaltimento dei rifiuti urbani
1. I rifiuti urbani, i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché i rifiuti, i cui detentori non possono essere identificati o sono insolventi, vengono smaltiti in linea di principio dai comuni.
2. I comuni sono responsabili in modo particolare
a) della raccolta dei rifiuti urbani e del trasporto agli impianti per il trattamento dei rifiuti;
b) della costruzione e dell'esercizio degli impianti necessari per il trattamento dei rifiuti;
c) dell'installazione di posti di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e da piccole industrie.
3. I comuni possono affidare questi compiti a enti di diritto pubblico o a imprese private idonee.