Legislator Giurisprudenza & Legislazione
820.100 KUSGLCPAmb CH-GR

Art. 2 Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) - Competenza 1. Cantone

Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (65 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb · Competenza 1. Cantone

1. Il Cantone esegue la legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione, nella misura in cui il diritto cantonale non designi quali organi competenti i comuni.

2. Al Governo spetta l'alta vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone. Esso designa il competente Dipartimento (Dipartimento) e il Servizio specializzato nella protezione dell'ambiente (Servizio).

3. Il Servizio è l'autorità esecutiva competente, per quanto né il diritto federale né il diritto cantonale ne dichiarino competente un altro organo.

← Art. 1 Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) - Scopo e campo di validità Art. 3 Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →