820.100
KUSGLCPAmb
CH-GR
Art. 2 Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb) - Competenza 1. Cantone
Disposizioni generali
Art. 2 Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb · Competenza 1. Cantone
1. Il Cantone esegue la legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione, nella misura in cui il diritto cantonale non designi quali organi competenti i comuni.
2. Al Governo spetta l'alta vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone. Esso designa il competente Dipartimento (Dipartimento) e il Servizio specializzato nella protezione dell'ambiente (Servizio).
3. Il Servizio è l'autorità esecutiva competente, per quanto né il diritto federale né il diritto cantonale ne dichiarino competente un altro organo.