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Art. 13 Ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (OGDA) - Sfruttamento razionale

Sfruttamento della forza idrica - Esercizio della concessione
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Art. 13 OGDA · Sfruttamento razionale

1. Lo sfruttamento della forza idrica è considerato razionale se

a) viene sfruttata una quota possibilmente elevata del potenziale consentito dalla legge di un tratto di corso d'acqua e trasformata in energia elettrica;

b) nell'utilizzazione pianificata sono inclusi ulteriori potenziali di sfruttamento nella zona circostante, per quanto questi non possano essere sfruttati in modo autonomo nel quadro di altri progetti;

c) centrali che si susseguono vengono gestite in modo che la loro produzione di energia è coordinata in maniera ottimale.

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