Art. 42 Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) - Riversione
Art. 42 LGDA · Riversione
1. Se la concessione termina per scadenza della sua durata, decadenza o rinuncia, le opere di ritenuta e di presa, di adduzione o di scarico o di circolazione d'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, le turbine e le pompe con i fabbricati in cui si trovano, gli accessori, i terreni che servono all'esercizio dell'impianto e i diritti su terreni di terzi ritornano gratuitamente ed esenti da oneri in ragione della metà ciascuno al Cantone e ai comuni concedenti.
2. In caso di riversione i comuni concedenti e il Cantone sono autorizzati ad assumere contro un adeguato indennizzo gli impianti destinati alla produzione e trasmissione di energia elettrica, come pure gli edifici di servizio e amministrativi. Il concessionario può pretendere l'assunzione di questi impianti, se essi sono utilizzabili vantaggiosamente per l'ulteriore sfruttamento della forza idrica.
3. Gli impianti utilizzati soprattutto per l'approvvigionamento locale sono soggetti esclusivamente alle disposizioni sulla riversione da stabilirsi dai comuni.
4. I comuni e il Cantone possono rinunciare all'esercizio del diritto di riversione.
5. Se ad avvenuta rinuncia dell'esercizio del diritto di riversione gli impianti del concessionario non continuano ad essere utilizzati totalmente o parzialmente, il concessionario è tenuto ad effettuare a sue spese i lavori atti a garantire la sicurezza e i lavori di ripristino che si rendono necessari.