810.100
BWRGLGDA
CH-GR
Art. 4 Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) - Proprietà
Disposizioni generali
Art. 4 LGDA · Proprietà
1. Le acque (fiumi, laghi, torrenti) che comprovabilmente non sono di proprietà privata, sono destinate all'uso comune.
2. Esse sono proprietà dei comuni sul cui territorio si trovano e sottostanno alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda il loro sfruttamento per la costruzione di centrali idriche.