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Art. 4 Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) - Proprietà

Disposizioni generali
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Art. 4 LGDA · Proprietà

1. Le acque (fiumi, laghi, torrenti) che comprovabilmente non sono di proprietà privata, sono destinate all'uso comune.

2. Esse sono proprietà dei comuni sul cui territorio si trovano e sottostanno alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda il loro sfruttamento per la costruzione di centrali idriche.

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