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Art. 29 Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) - Manutenzione degli impianti

Sfruttamento della forza idrica - Esercizio della concessione
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Art. 29 LGDA · Manutenzione degli impianti

1. I proprietari di centrali idroelettriche devono mantenere le stesse sempre in buono stato ed in stato d'esercizio. Tutti gli impianti devono garantire nei limiti della concessione uno sfruttamento razionale delle acque.

2. Il Governo è autorizzato in ogni momento, d'intesa con i comuni concedenti e dopo aver ascoltato il concessionario, a

a) ordinare un controllo degli impianti ai sensi del capoverso 1;

b) disporre le misure necessarie alla costituzione e al mantenimento dello stato prescritto al capoverso 1 ed eventualmente anche a decretare esecuzioni d'ufficio a spese del concessionario.

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