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Art. 3 Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (LCSCA) - Competenze

Disposizioni generali
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Art. 3 LCSCA · Competenze

1. La sistemazione dei corsi d'acqua spetta ai comuni, per quanto la presente legge non deleghi la competenza al Cantone.

2. Il Governo esercita l'alta vigilanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua. Esso è l'autorità di approvazione per progetti di sistemazione dei corsi d'acqua ed è competente per la stipulazione con la Confederazione di accordi di programma relativi alla sistemazione dei corsi d'acqua.

3. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua tramite un servizio specializzato, coordina le misure necessarie a livello intercomunale ed è competente per gli aggiornamenti degli accordi di programma con la Confederazione.

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