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Art. 20 Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (LCSCA) - Misure immediate

Manutenzione e misure immediate
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Art. 20 LCSCA · Misure immediate

1. Le misure immediate competono ai comuni. Esse devono essere effettuate d'intesa con il servizio specializzato, per quanto lo consenta l'urgenza.

2. Le misure immediate comprendono tutti i lavori urgenti per prevenire danni incombenti o un aumento dei danni durante o dopo eventi naturali. Vi rientrano in particolare gli sgomberi e le misure di sicurezza in alvei e impianti destinati a trattenere detriti, nonché sgomberi sommari di materiale che si è depositato in zone abitate inondate.

3. Le misure immediate vengono attuate senza esposizione pubblica e senza approvazione del progetto.

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