807.700
LCSCAKWBG
CH-GR
Art. 2 Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (LCSCA) - Sistemazione dei corsi d'acqua
Disposizioni generali
Art. 2 LCSCA · Sistemazione dei corsi d'acqua
1. La sistemazione dei corsi d'acqua ai sensi della presente legge comprende segnatamente l'elaborazione di basi, concetti e piani, nonché la progettazione, l'esposizione, l'approvazione e l'attuazione di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua. È fatta salva l'arginatura dei torrenti nel bosco.
2. Fanno parte della sistemazione dei corsi d'acqua anche la manutenzione e le misure immediate in caso di eventi naturali, nonché la polizia delle acque.
3. Nella sistemazione dei corsi d'acqua, le funzioni ecologiche e i biotopi naturali delle acque vengono per quanto possibile rispettati e ricostruiti.