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Art. 2 Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (LCSCA) - Sistemazione dei corsi d'acqua

Disposizioni generali
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Art. 2 LCSCA · Sistemazione dei corsi d'acqua

1. La sistemazione dei corsi d'acqua ai sensi della presente legge comprende segnatamente l'elaborazione di basi, concetti e piani, nonché la progettazione, l'esposizione, l'approvazione e l'attuazione di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua. È fatta salva l'arginatura dei torrenti nel bosco.

2. Fanno parte della sistemazione dei corsi d'acqua anche la manutenzione e le misure immediate in caso di eventi naturali, nonché la polizia delle acque.

3. Nella sistemazione dei corsi d'acqua, le funzioni ecologiche e i biotopi naturali delle acque vengono per quanto possibile rispettati e ricostruiti.

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