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Art. 23 Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra) - Clausola

Strada e area confinante
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Art. 23 OStra · Clausola

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2. La clausola sul plusvalore svincola il Cantone dall'obbligo di dover versare un indennizzo per le spese aumentanti il valore in caso di futuro acquisto delle costruzioni, degli impianti e delle piante autorizzati.

3. La clausola di eliminazione obbliga i proprietari a rimuovere o a spostare a proprie spese e senza diritto a un indennizzo le costruzioni, gli impianti e le piante se in futuro lo richieda un interesse pubblico alla costruzione di una strada.

4. Le clausole sul plusvalore e di eliminazione possono essere menzionate nel registro fondiario.

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