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Art. 21 Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra) - 3. per piante

Strada e area confinante
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Art. 21 OStra · 3. per piante

1. Per gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata

a) * alberi ad alto fusto su strade cantonali all'interno dell'abitato 3 m dal centro del tronco;

b) * alberi ad alto fusto su strade cantonali al di fuori dell'abitato 5 m dal centro del tronco;

c) alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche, nonché viti 1 m dalla pianta.

2. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo il capoverso 1 dal bordo di questi impianti.

3. Lo spazio sopra la carreggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un'altezza di 5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un'altezza di 3,50 m.

4. Sono vietate piantagioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

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