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Art. 19 Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra) - Distanze 1. per costruzioni ed impianti

Strada e area confinante
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Art. 19 OStra · Distanze 1. per costruzioni ed impianti

1. Lungo le strade cantonali senza linee di arretramento deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo della carreggiata per costruzioni ed impianti. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 3 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 5 m dal bordo della carreggiata.

2. Nella misura in cui la destinazione allo scopo di costruzioni ed impianti necessiti di uno spiazzo antistante la strada, deve essere rispettata una distanza di 7 m dal bordo della carreggiata. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 7 m dal bordo della carreggiata.

3. La distanza delle parti sporgenti di edifici come sporgenze di tetti, tettoie, scale esterne, bow window, balconi aperti e simili può essere inferiore di al massimo 1,50 m rispetto a quella prevista per costruzioni ed impianti.

4. La distanza deve ammontare in ogni caso a 2,50 m dal confine della sede stradale.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

PVG 2007 25 · gr (art. 19 cpv. 2 OStra)
Building Setback vs. Road Access Safety
The refusal of direct access to the cantonal road was confirmed based on the requirement for a 7m setback for garages opening onto the road.