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Art. 46 Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) - 2. Adeguamento di costruzioni e impianti esistenti

Strada e area confinante
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Art. 46 LStra · 2. Adeguamento di costruzioni e impianti esistenti

1. Costruzioni ed impianti costruiti in conformità alla legge che non rispettano più le distanze prescritte, possono essere mantenuti e rinnovati, nonché subire trasformazioni o modifiche dell'utilizzazione irrilevanti.

2. Se queste costruzioni e impianti subiscono trasformazioni o modifiche dell'utilizzazione sostanziali oppure la loro sostanza edificata viene prevalentemente sostituita nel quadro di un rinnovo, devono essere arretrati insieme a eventuali costruzioni annesse fino alla distanza prescritta.

3. Non possono più venire ricostruiti nello stesso posto dopo la loro demolizione o la loro distruzione.

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