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Art. 45 Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) - Costruzioni, impianti e piantagioni lungo le strade cantonali 1. Principio

Strada e area confinante
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Art. 45 LStra · Costruzioni, impianti e piantagioni lungo le strade cantonali 1. Principio

1. Per la realizzazione, nonché per trasformazioni o modifiche di utilizzazione sostanziali di costruzioni ed impianti lungo le strade cantonali devono essere osservate distanze adeguate. Lo stesso vale per la piantagione di alberi e arbusti.

2. Per costruzioni e impianti si intendono in particolare edifici del soprassuolo e del sottosuolo, costruzioni mobili, muri, strade, marciapiedi e ciclopiste, condotte, parcheggi, stazioni di benzina, cavalcavia e sottopassaggi, dispositivi di segnalazione e per il trasporto, depositi e considerevoli modifiche del terreno.

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