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Art. 3 Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) - Competenze

Disposizioni generali
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Art. 3 LStra · Competenze

1. Il Governo esercita l'alta vigilanza sulle strade cantonali.

2. Esso può stipulare accordi di prestazioni con la Confederazione per disciplinare compiti nel settore delle strade nazionali.

3. Il Dipartimento vigila sulla progettazione, sulla costruzione e sulla manutenzione delle strade cantonali, nonché sulla polizia delle costruzioni stradali.

4. L'Ufficio tecnico cantonale (Ufficio tecnico) è subordinato al Dipartimento quale servizio specializzato per le strade, il traffico non motorizzato e le opere idrauliche.

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