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Art. 9 Ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni - Decisione

Procedura preliminare - Espropriazione a favore di altre opere
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Art. 9 Ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni · Decisione

1. Il Dipartimento effettua i rilevamenti necessari e decide in merito al conferimento del diritto d'espropriazione e la sua estensione.

2. La decisione va notificata per iscritto alle parti.

3. Le spese sono sempre a carico del richiedente.

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