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Art. 4 Ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni - Tentativo di conciliazione, effetti degli accordi bonari

Procedura preliminare - Espropriazione a favore di opere del cantone, di sistemazione dei corsi d'acqua e di opere selvicolturali
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Art. 4 Ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni · Tentativo di conciliazione, effetti degli accordi bonari

1. Dopo l'approvazione del progetto, il Dipartimento o le persone di fiducia incaricate svolgono un'udienza di conciliazione.

2. Gli accordi bonari devono essere compilati per iscritto e, se necessario, iscritti nel registro fondiario. Essi impegnano anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, se costoro ne sono stati informati dal rappresentante del Cantone e non hanno richiesto entro dieci giorni l'esecuzione della procedura di stima.

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