803.110
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Art. 3a Ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni - Avviso personale
Procedura preliminare - Espropriazione a favore di opere del cantone, di sistemazione dei corsi d'acqua e di opere selvicolturali
Art. 3a Ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni · Avviso personale
1. Per i progetti che non concernono le costruzioni stradali, la sistemazione di corsi d'acqua o le opere selvicolturali, il Dipartimento invia un avviso personale ai proprietari dei fondi interessati per informarli in merito al progetto e ai diritti da rivendicare.
2. I proprietari dei fondi possono presentare entro 30 giorni opposizione contro il progetto nonché contro l'espropriazione.
3. L'istanza competente disbriga le opposizioni, approva il progetto e decide circa la rivendicazione del diritto d'espropriazione.