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801.110 KRVOOPTC CH-GR

Art. 2 Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) - Procedura

Disposizioni generali - Mediazione
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Art. 2 OPTC · Procedura

1. Qualora una procedura pendente venga sospesa a favore di una mediazione, l'autorità di opposizione o di ricorso comunica alle parti un termine entro il quale accordarsi su un mediatore. Se non riescono ad accordarsi, l'autorità indica alle parti una persona idonea.

2. Su richiesta del mediatore la procedura viene riavviata. Una parte può richiedere il riavvio soltanto dopo aver seriamente partecipato alla mediazione in almeno una seduta.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

R 2013 175 · gr (Art. 2 cpv. 1 OPTC)
Municipality Excavation Material Removal Order Upheld
Cited in conjunction with other provisions to support the argument that municipal authorization for construction outside the building zone is subordinate to cantonal approval.
R 2004 20 · gr (Art. 2 Abs. 2 KRVO)
Property Owners v. Municipality (Res Judicata in Land Use Denial)
Cited in the reasoning to affirm that the municipality had the authority to reject the application independently, thus confirming the validity of the initial decision.