Art. 97 Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) - Espropriazione formale
Art. 97 LPTC · Espropriazione formale
1. Con l'approvazione dell'ordinamento base al comune è concesso il diritto di espropriazione per
1. zone per edifici ed impianti pubblici;
2. superfici o parti di superfici in altre zone edificabile per edifici e impianti pubblici o che servono a interessi pubblici;
3. strade e sentieri progettati e previsti per l'espropriazione in esso stabiliti.
2. Il diritto di espropriazione si estende su diritti reali personali, nonché su diritti di vicinato che sono necessari per la realizzazione degli edifici ed impianti progettati o che si oppongono ad essi.
3. Se il Comune, o un ente da esso autorizzato, vuole esercitare il diritto di espropriazione, lo comunica ai proprietari fondiari, notificando per iscritto i diritti rivendicati e l'indennizzo offerto. Allo stesso modo anche gli interessati possono richiedere al Comune, tramite notifica scritta della loro offerta, che esso esercita il diritto di espropriazione.
4. Qualora le parti non trovino un accordo sull'ammontare dell'indennizzo, ognuna delle parti può richiedere lo svolgimento di una procedura di stima alla Commissione d'espropriazione competente. Per il resto valgono le disposizioni della legislazione cantonale sulle espropriazioni.