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Art. 4 Legge cantonale sulla pesca (LCP) - Regalia della pesca

Regalia della pesca e diritto di pesca
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Art. 4 LCP · Regalia della pesca

1. Il diritto di pesca in tutte le acque del Cantone dei Grigioni spetta, con riserva dei vigenti diritti speciali di pesca, al Cantone.

2. Il Cantone conferisce il diritto di pesca secondo il sistema della licenza.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

PVG 2003 7 · gr (Art. 4 Abs. 1 KFG)
Cantonal Fishery Rights vs. Municipal Compensation Claim
This article establishes the canton's exclusive right to fishing, which determined that compensation for reduced fish stock belongs to the canton.