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Art. 22 Legge cantonale sulla pesca (LCP) - 5. Indennizzo

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Art. 22 LCP · 5. Indennizzo

1. Se il ricavato dalla pesca di un corso d'acqua viene ridotto da interventi tecnici, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca fissa un indennizzo per la perdita del ricavato dalla pesca oppure ordina misure sostitutive equivalenti.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

PVG 2003 7 · gr (Art. 22 KFG)
Cantonal Fishery Rights vs. Municipal Compensation Claim
This article was cited to define the payment made by the concessionaire as a compensation for fishery impairment, which belongs to the canton.