Art. 9 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - 3. Trapassi di proprietà esenti dall'imposta
Art. 9 LImpCC · 3. Trapassi di proprietà esenti dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà
a) trapassi di proprietà in seguito a successione, divisione ereditaria, legato, anticipo ereditario e donazione;
b) * trapassi di proprietà tra genitori e discendenti rispettivamente tra suoceri e generi e nuore. Figliastri e figli affiliati sono equiparati ai figli naturali;
c) trapassi di proprietà tra coniugi e tra partner registrati, nonché sulla base di liquidazioni del regime dei beni;
d) trapassi di proprietà ai fini di un raggruppamento di terreni, di un arrotondamento, di uno sfruttamento più razionale delle aziende agricole, di un piano di quartiere, di una rettifica dei confini o di un raggruppamento di terreni da costruzione;
e) trapassi di proprietà in seguito a espropriazione o cessione volontaria di fondi gravati da un diritto di espropriazione;
f) trapassi di proprietà in caso di edificazioni, se un artigiano deve rilevare proprietà fondiaria che rivende entro due anni dalla stipulazione del contratto d'acquisto senza averla prima utilizzata;
g) trapassi di proprietà che con l'acquisto del fondo da parte del creditore pignoratizio, del fideiussore o del debitore solidale conducono a una perdita;
h) trapassi di proprietà in caso di una ristrutturazione che costituisce una fattispecie di dilazione fiscale secondo la legge cantonale sulle imposte.