Art. 8 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - 2. Concetto del trapasso di proprietà
Art. 8 LImpCC · 2. Concetto del trapasso di proprietà
1. Per trapasso di proprietà si intende ogni trasferimento del potere di disporre effettivamente ed economicamente di un fondo.
2. Per trapasso economico si intende in particolare
a) l'esercizio del diritto di subentro risultante da un contratto di compravendita o da un diritto di compera in caso di trapasso di proprietà;
b) * il trasferimento di partecipazioni ad una società immobiliare, se con ciò l'acquirente da solo o insieme al coniuge e ai figli minorenni acquisisce la maggioranza dei diritti di voto;
c) la costituzione a titolo oneroso su fondi di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico della proprietà se diminuiscono in modo duraturo ed importante il valore di alienazione dei fondi;
d) la concessione di un diritto di superficie dietro indennità unica.
3. L'apporto di un fondo in una società di persone è soggetto all'imposta sul trapasso di proprietà soltanto nella misura in cui viene modificato il diritto economico.