Art. 4 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - Imposte sul reddito e sulla sostanza
Art. 4 LImpCC · Imposte sul reddito e sulla sostanza
1. Il comune riscuote un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice. Il comune stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.
2. Il soggetto fiscale, l'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.
3. La tassazione viene eseguita dalle autorità insieme a quella dell'imposta cantonale secondo la legge cantonale sulle imposte. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni. Sono fatti salvi quei casi, in cui viene eseguita soltanto una tassazione comunale.
4. La riscossione delle imposte compete al comune.
5. La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale secondo il dispendio rientrano nella competenza del Cantone.