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Art. 33 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - Disposizione transitoria

Disposizioni finali
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Art. 33 LImpCC · Disposizione transitoria

1. Anticipi ereditari non ancora tassati a coniugi e a discendenti diretti vengono tassati al 1° gennaio 2008. Per la tassazione dell'anticipo sono determinanti le condizioni al momento del versamento.

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