Art. 25 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - Ricuperi d'imposta e multe
Art. 25 LImpCC · Ricuperi d'imposta e multe
1. I comuni, nonché le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali procedono al ricupero d'imposta e riscuotono un'imposta penale secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.
2. In caso di imposte che essi stessi esigono, i comuni riscuotono multe disciplinari in base alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.
3. La tassazione e la riscossione rientrano nella sfera di competenza dell'autorità competente per l'esecuzione della relativa imposta.
4. La tassazione dei ricuperi d'imposta e delle imposte penali concernenti imposte sul reddito e sulla sostanza rientra nella sfera di competenza dell'autorità cantonale.
5. Laddove la tassazione viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale, le procedure per il ricupero d'imposta e per l'imposta penale vengono riunite.