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Art. 25 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - Ricuperi d'imposta e multe

Ricuperi d'imposta e imposte penali, nonché multe disciplinari
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Art. 25 LImpCC · Ricuperi d'imposta e multe

1. I comuni, nonché le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali procedono al ricupero d'imposta e riscuotono un'imposta penale secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

2. In caso di imposte che essi stessi esigono, i comuni riscuotono multe disciplinari in base alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

3. La tassazione e la riscossione rientrano nella sfera di competenza dell'autorità competente per l'esecuzione della relativa imposta.

4. La tassazione dei ricuperi d'imposta e delle imposte penali concernenti imposte sul reddito e sulla sostanza rientra nella sfera di competenza dell'autorità cantonale.

5. Laddove la tassazione viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale, le procedure per il ricupero d'imposta e per l'imposta penale vengono riunite.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

A 2023 22 · gr (Art. 25 GKStG)
Attempted Tax Evasion Due to Understated 2021 Income and Misleading Information
Cited as part of the legal basis defining the offense of attempted tax evasion under municipal/church tax law, which was the subject of the fine upheld by the decision.