Art. 23 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - Tassa di promozione turistica
Art. 23 LImpCC · Tassa di promozione turistica
1. Il comune può riscuotere una tassa di promozione turistica.
2. La tassa di promozione turistica viene riscossa dalle persone fisiche e giuridiche che lavorano sul territorio comunale e traggono vantaggi dal turismo.
3. Le entrate devono venire utilizzate nell'interesse dei contribuenti ed in particolare per un'attività di marketing efficace, nonché per eventi. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.
4. La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di promozione turistica possono venire delegati ad un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.
5. I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata.