Art. 22 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - Tassa per ospiti
Art. 22 LImpCC · Tassa per ospiti
1. Il comune può riscuotere una tassa per ospiti.
2. L'oggetto fiscale è il pernottamento e il soggetto fiscale l'ospite che pernotta. All'ospite che pernotta sono equiparate le persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione nel relativo comune e che vi dispongono di un immobile di vacanza adibito a uso proprio, salvo che il comune fornisca un contributo sostanziale allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione.
3. Le entrate derivanti dalla tassa per ospiti devono essere utilizzate per il finanziamento di infrastrutture e manifestazioni turistiche. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.
4. La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa per ospiti possono venire delegati a un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.
5. I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata.