Art. 2 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - Imposte comunali
Art. 2 LImpCC · Imposte comunali
1. Il comune riscuote secondo le disposizioni della presente legge
a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
c) un ricupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari.
2. Il comune può riscuotere le seguenti imposte, secondo le disposizioni della presente legge
a) un'imposta sul trapasso di proprietà;
b) * un'imposta sugli immobili;
c) * un'imposta sull'eredità e un'imposta sulle donazioni.
3. Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare
a) * ...
b) * una tassa per ospiti o una tassa di alloggio;
c) una tassa di promozione turistica.
4. La riscossione di un'imposta alla fonte e la tassazione degli utili e del capitale delle persone giuridiche competono unicamente al Cantone.