Art. 12 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - 6. Determinazione dell'imposta
Art. 12 LImpCC · 6. Determinazione dell'imposta
1. Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa ammonta al massimo al 2 per cento.
2. La base di calcolo è costituita dal valore venale del fondo trasferito.
3. Al momento dell'acquisto, quale valore venale vale il prezzo d'acquisto con tutte le altre prestazioni dell'acquirente. Se non è stato pattuito un prezzo d'acquisto o se questo è manifestamente inferiore al valore venale, l'imposta sul trapasso di proprietà viene riscossa sul valore venale.
4. Se viene trasferito un diritto di superficie, i canoni del diritto di superficie a carico dell'acquirente devono essere dedotti dal valore venale.
5. In caso di fondi di permuta deve essere riscossa la mezza imposta sul valore venale di tutti i fondi di permuta più la mezza imposta su un eventuale sovrapprezzo.