Art. 11 Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) - 5. Esenzione soggettiva
Art. 11 LImpCC · 5. Esenzione soggettiva
1. Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà
a) la Confederazione ed i suoi istituti nella misura in cui il diritto federale lo preveda;
b) il Cantone ed i suoi istituti dipendenti;
c) gli istituti autonomi cantonali per fondi destinati direttamente a scopi pubblici;
d) * le regioni, i comuni (con i loro istituti) e i comuni patriziali per fondi nel proprio territorio;
e) le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali, nonché le fondazioni ecclesiastiche per fondi nel proprio territorio destinati direttamente a scopi ecclesiastici e per case parrocchiali;
f) * le persone giuridiche che in base all'articolo 78 capoverso 1 lettera f della legge cantonale sulle imposte sono esenti dall'assoggettamento, per fondi destinati direttamente, esclusivamente ed irrevocabilmente allo scopo che dà diritto all'esenzione;
g) * le imprese di trasporto e d'infrastruttura ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera k della legge cantonale sulle imposte per immobili funzionali all'attività concessionata.