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Art. 45 Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF) - Perenzione

Sussidi cantonali
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Art. 45 LGF · Perenzione

1. Il diritto al sussidio viene meno, se l'inizio dei lavori o della costruzione oppure l'ordinazione avvengono prima della garanzia del sussidio o prima dell'approvazione secondo i capoversi 2 e 3, oppure se modifiche essenziali con o senza conseguenze sui costi, effettuate durante la realizzazione, non sono state precedentemente approvate dall'autorità competente.

2. L'autorità competente per la concessione di sussidi può eccezionalmente rilasciare l'autorizzazione per un inizio dei lavori anticipato, se ciò è previsto in un atto normativo. Questa autorizzazione non dà diritto ad alcuna concessione di sussidi.

3. Se va effettuato un immediato acquisto sostitutivo non prevedibile, il servizio competente può autorizzare un'ordinazione su riserva della garanzia di sussidio.

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