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Art. 40 Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF) - Forma giuridica della concessione di sussidi

Sussidi cantonali
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Art. 40 LGF · Forma giuridica della concessione di sussidi

1. Per quanto beneficiari e ammontare dei sussidi non siano prescritti dalla legge, i sussidi vengono in linea di massima accordati mediante decisione dell'autorità competente.

2. Per quanto opportuno, i sussidi possono essere accordati anche mediante un contratto di diritto pubblico e vincolati a un mandato di prestazioni. Simili contratti devono contenere una clausola di disdetta oppure essere a tempo determinato.

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