Art. 3 Legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione della popolazione, LCPP) - Partner della protezione della popolazione
Art. 3 Legge sulla protezione della popolazione, LCPP · Partner della protezione della popolazione
1. La protezione della popolazione è garantita da diversi partner organizzati in un sistema integrato.
2. Sono partner della protezione della popolazione in particolare
a) la polizia;
b) i pompieri comunali, dei centri di soccorso e aziendali;
c) gli ospedali e le cliniche, le case per anziani e di cura, le organizzazioni di salvataggio, i servizi di cura e assistenza a domicilio, nonché i professionisti del settore sanitario;
d) servizi tecnici come uffici tecnici e aziende forestali, gestori di impianti di approvvigionamento elettrico e idrico, gestori di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, gestori di impianti telematici, aziende di trasporti pubblici e titolari di una concessione, servizi di manutenzione stradale;
e) la protezione civile cantonale;
f) servizi cantonali e istituti autonomi di diritto pubblico ai quali sono affidati compiti di protezione della popolazione.