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Art. 3 Legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (Legge sulla protezione della popolazione, LCPP) - Partner della protezione della popolazione

In generale
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Art. 3 Legge sulla protezione della popolazione, LCPP · Partner della protezione della popolazione

1. La protezione della popolazione è garantita da diversi partner organizzati in un sistema integrato.

2. Sono partner della protezione della popolazione in particolare

a) la polizia;

b) i pompieri comunali, dei centri di soccorso e aziendali;

c) gli ospedali e le cliniche, le case per anziani e di cura, le organizzazioni di salvataggio, i servizi di cura e assistenza a domicilio, nonché i professionisti del settore sanitario;

d) servizi tecnici come uffici tecnici e aziende forestali, gestori di impianti di approvvigionamento elettrico e idrico, gestori di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, gestori di impianti telematici, aziende di trasporti pubblici e titolari di una concessione, servizi di manutenzione stradale;

e) la protezione civile cantonale;

f) servizi cantonali e istituti autonomi di diritto pubblico ai quali sono affidati compiti di protezione della popolazione.

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