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Art. 8 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) - Destinatari dell’azione di polizia

Principi dell’azione di polizia
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Art. 8 LPol · Destinatari dell’azione di polizia

1. L’azione di polizia si rivolge contro quelle persone che disturbano o minacciano direttamente la sicurezza e l’ordine pubblici o sono responsabili del comportamento disturbante o minaccioso di una terza persona.

2. Se il disturbo o la minaccia dell’ordine e della sicurezza pubblici derivano direttamente da un animale o da una cosa, l’azione di polizia si rivolge contro la persona che può effettivamente disporre sull’animale o sulla cosa.

3. L’azione di polizia si può rivolgere contro altre persone se

a) va evitato un notevole disturbo o neutralizzata una notevole minaccia imminente;

b) non sono possibili per tempo misure contro i perturbatori o se non fanno sperare in un successo; e

c) lo si può pretendere dalle persone interessate.

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