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Art. 7 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) - Clausola generale di polizia

Principi dell’azione di polizia
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Art. 7 LPol · Clausola generale di polizia

1. Qualora sussista un pericolo serio, imminente e non evitabile altrimenti per la sicurezza e l’ordine pubblici, la Polizia cantonale adotta nel singolo caso misure improrogabili.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

PKG 2016 24 · gr (Art. 7 PolG)
Acquittal for Violence Against Authorities Due to Void Placement Order
Cited in the reasoning to discuss whether the police action could have been justified under cantonal law, but not used in the final orders.