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Art. 25 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) - Utilizzo di armi da fuoco

Coercizione di polizia
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Art. 25 LPol · Utilizzo di armi da fuoco

1. L’impiego di armi da fuoco è ammissibile

a) in caso di un attacco che comporti un pericolo immediato o in caso di relative minacce contro membri della Polizia cantonale o contro terzi;

b) per fermare persone che hanno commesso un crimine o un delitto gravi o ne sono fortemente sospettate e che cercano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;

c) se informazioni o constatazioni danno adito alla certezza o al forte sospetto che persone costituiscano un pericolo per l’integrità fisica e la vita altrui e che tentano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;

d) per la liberazione di ostaggi;

e) per impedire un grave crimine o delitto immediatamente incombente ad installazioni che a causa del loro danno potenziale costituiscono un pericolo particolare per la collettività.

2. L’impiego di un’arma da fuoco deve essere preceduto da un chiaro avvertimento, se le circostanze lo consentono.

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