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Art. 2 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) - Compiti della Polizia cantonale

Disposizioni generali
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Art. 2 LPol · Compiti della Polizia cantonale

1. La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti

a) intraprende misure atte a riconoscere, impedire ed eliminare pericoli per persone, animali, ambiente e cose oppure disturbi alla sicurezza e all’ordine pubblici;

b) * esercita la funzione di polizia giudiziaria e adotta misure atte a riconoscere e a impedire reati;

c) procede alle necessarie chiarificazioni già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria o per la difesa da pericoli;

d) provvede ad un’adeguata sorveglianza e gestione del traffico stradale e adotta misure atte a prevenire gli incidenti, nonché a moderare il traffico;

e) aiuta persone la cui integrità fisica o la cui vita è direttamente minacciata o che si trovano altrimenti in situazioni d’emergenza;

f) garantisce il coordinamento dell’intervento quando un incidente o un’emergenza richiede l’intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni;

g) * assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi; può assumere il coordinamento dell'intervento;

h) adempie ad altri compiti assegnatile dalla legislazione.

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