Art. 2 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) - Compiti della Polizia cantonale
Art. 2 LPol · Compiti della Polizia cantonale
1. La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti
a) intraprende misure atte a riconoscere, impedire ed eliminare pericoli per persone, animali, ambiente e cose oppure disturbi alla sicurezza e all’ordine pubblici;
b) * esercita la funzione di polizia giudiziaria e adotta misure atte a riconoscere e a impedire reati;
c) procede alle necessarie chiarificazioni già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria o per la difesa da pericoli;
d) provvede ad un’adeguata sorveglianza e gestione del traffico stradale e adotta misure atte a prevenire gli incidenti, nonché a moderare il traffico;
e) aiuta persone la cui integrità fisica o la cui vita è direttamente minacciata o che si trovano altrimenti in situazioni d’emergenza;
f) garantisce il coordinamento dell’intervento quando un incidente o un’emergenza richiede l’intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni;
g) * assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi; può assumere il coordinamento dell'intervento;
h) adempie ad altri compiti assegnatile dalla legislazione.