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Art. 11 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) - Misure di identificazione

Misure di polizia
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Art. 11 LPol · Misure di identificazione

1. La Polizia cantonale può procedere a misure di identificazione su una persona

a) la cui identità non può essere stabilita in altro modo o solo con notevoli difficoltà;

b) condannata ad una pena privativa della libertà senza il beneficio della condizionale o contro la quale è stata disposta una misura cautelare privativa della libertà;

c) fermata o arrestata per un delitto o un crimine;

d) se dei fatti giustificano l’ipotesi che queste misure sono necessarie al fine di chiarire delitti e crimini;

e) che si trova in arresto per l’estradizione o contro la quale esiste un divieto d’entrata.

2. Misure di identificazione includono in particolare la presa delle impronte digitali e dei palmi delle mani, la determinazione di segni di riconoscimento anatomici esterni, misurazioni, riprese fotografiche, prove calligrafiche e della voce, nonché prove del DNA secondo le prescrizioni della Confederazione.

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