Art. 11 Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) - Misure di identificazione
Art. 11 LPol · Misure di identificazione
1. La Polizia cantonale può procedere a misure di identificazione su una persona
a) la cui identità non può essere stabilita in altro modo o solo con notevoli difficoltà;
b) condannata ad una pena privativa della libertà senza il beneficio della condizionale o contro la quale è stata disposta una misura cautelare privativa della libertà;
c) fermata o arrestata per un delitto o un crimine;
d) se dei fatti giustificano l’ipotesi che queste misure sono necessarie al fine di chiarire delitti e crimini;
e) che si trova in arresto per l’estradizione o contro la quale esiste un divieto d’entrata.
2. Misure di identificazione includono in particolare la presa delle impronte digitali e dei palmi delle mani, la determinazione di segni di riconoscimento anatomici esterni, misurazioni, riprese fotografiche, prove calligrafiche e della voce, nonché prove del DNA secondo le prescrizioni della Confederazione.