Art. 4 Ordinanza relativa alla legge sanitaria (OLSan) - Esercizio della professione sotto la responsabilità professionale di terzi
Art. 4 OLSan · Esercizio della professione sotto la responsabilità professionale di terzi
1. I professionisti della salute privi dell'autorizzazione all'esercizio della professione possono esercitare attività soggette all'obbligo di autorizzazione se la responsabilità per l'attività da loro svolta viene assunta da un terzo
a) * presso centri di perfezionamento professionale medico riconosciuti, da una persona in possesso di un titolo di medico specialista nella disciplina in cui essa si assume la responsabilità per l'attività di un medico. La supervisione dei medici in perfezionamento deve essere garantita da parte del corrispondente medico specialista. I medici con studi privati possono assumere al massimo un medico che svolge l'assistenza in studio medico per ciascuna sede. Inoltre il medico insegnante deve essere presente in studio per almeno il 75% dell'orario di lavoro del medico che svolge l'assistenza in studio medico;
abis) * nel caso di psicoterapeuti attivi presso aziende del settore sanitario da un medico in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia;
b) nel caso di altri professionisti della salute da una persona che esercita la stessa professione.
2. La persona che si assume la responsabilità deve inoltre disporre di un'autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone.