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Art. 4 Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP) - Prestazione di compensazione

Protezione del paesaggio e della natura - Protezione del paesaggio
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Art. 4 OCNP · Prestazione di compensazione

1. L'entità dell'obbligo di compensazione viene determinata in base alle direttive del Governo.

2. L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alle spese medie per una compensazione in natura equivalente.

3. La tassa di compensazione viene attribuita a un finanziamento speciale ai sensi di un fondo di protezione per i biotopi e il paesaggio.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

R 2008 97 · gr (Art. 4 KNHV)
Property Owners v. Road Bypass Project (Ice Cellar Preservation)
The court based its decision to overturn the government decree on the requirement to conduct an interests assessment regarding the preservation of the building.