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Art. 3 Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP) - Inventari

Disposizioni generali
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Art. 3 OCNP · Inventari

1. Nel quadro dell'esposizione pubblica di nuovi inventari, nonché dei loro aggiornamenti, oltre ai proprietari fondiari interessati vengono informati anche i titolari del diritto di superficie interessati.

2. Gli inventari cantonali possono essere tenuti a giorno dai servizi specializzati nel quadro di procedure di approvazione o di autorizzazione, se la procedura è conforme alle direttive di cui all'articolo 4 capoverso 1 e all'articolo 5 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio e se la decisione dell'autorità competente comporta modifiche agli oggetti dell'inventario.

3. Il Governo può emanare direttive per la tenuta a giorno ordinaria degli inventari cantonali e per quella semplificata secondo il capoverso 2.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

R 2008 97 · gr (Art. 3 KNHV)
Property Owners v. Road Bypass Project (Ice Cellar Preservation)
Applied to establish the duty of the administration to consider home protection interests, including the preservation of historically valuable buildings, during project execution.