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Art. 7 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP) - Strumenti d'esecuzione

Disposizioni generali
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Art. 7 Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP · Strumenti d'esecuzione

1. Le autorità competenti del Cantone e dei comuni adottano provvedimenti per evitare danni, nonché per conservare e valorizzare oggetti degni di protezione con

a) strumenti di diritto in materia di pianificazione del territorio;

b) decisioni in merito a singoli oggetti;

c) accordi con proprietari fondiari e gestori;

d) oneri e condizioni particolari nel versamento di sussidi.

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