496.000
KNHGLCNP
CH-GR
Art. 7 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP) - Strumenti d'esecuzione
Disposizioni generali
Art. 7 Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP · Strumenti d'esecuzione
1. Le autorità competenti del Cantone e dei comuni adottano provvedimenti per evitare danni, nonché per conservare e valorizzare oggetti degni di protezione con
a) strumenti di diritto in materia di pianificazione del territorio;
b) decisioni in merito a singoli oggetti;
c) accordi con proprietari fondiari e gestori;
d) oneri e condizioni particolari nel versamento di sussidi.
← Art. 6 Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP
Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP) - Scopo
Art. 8 Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP →