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Art. 3 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP) - Adempimento di compiti pubblici

Disposizioni generali
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Art. 3 Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP · Adempimento di compiti pubblici

1. Nell'adempimento dei loro compiti, il Cantone e i comuni provvedono affinché i paesaggi degni di protezione, gli spazi vitali di animali e piante indigeni (biotopi), l'aspetto degli abitati, i gruppi di edifici e gli edifici singoli di pregio, i loro dintorni, nonché i luoghi di ritrovamenti archeologici vengano salvaguardati e conservati nel limite del possibile, laddove prevale l'interesse pubblico alla loro conservazione. Applicando queste misure vanno considerati gli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

2. Essi adempiono a questo compito segnatamente

a) con l'emanazione e l'approvazione di pianificazioni direttrici e delle utilizzazioni;

b) con la pianificazione, la realizzazione, la modifica e la manutenzione di propri edifici e impianti;

c) con il rilascio di concessioni e autorizzazioni per edifici e impianti;

d) con la concessione di sussidi a pianificazioni, edifici e impianti.

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