Art. 3 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP) - Adempimento di compiti pubblici
Art. 3 Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP · Adempimento di compiti pubblici
1. Nell'adempimento dei loro compiti, il Cantone e i comuni provvedono affinché i paesaggi degni di protezione, gli spazi vitali di animali e piante indigeni (biotopi), l'aspetto degli abitati, i gruppi di edifici e gli edifici singoli di pregio, i loro dintorni, nonché i luoghi di ritrovamenti archeologici vengano salvaguardati e conservati nel limite del possibile, laddove prevale l'interesse pubblico alla loro conservazione. Applicando queste misure vanno considerati gli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
2. Essi adempiono a questo compito segnatamente
a) con l'emanazione e l'approvazione di pianificazioni direttrici e delle utilizzazioni;
b) con la pianificazione, la realizzazione, la modifica e la manutenzione di propri edifici e impianti;
c) con il rilascio di concessioni e autorizzazioni per edifici e impianti;
d) con la concessione di sussidi a pianificazioni, edifici e impianti.